Conseguenze legali

 

 

 

Articolo 77
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)


 

Abbandono di siringhe

1.     Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.