ASL TO2 - DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE 2
Conseguenze legali
Articolo
74
(nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38,
comma 2)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione
è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti
anni.
2.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione
non inferiore a dieci anni.
3.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci
o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
4.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai
commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di
reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di
reclusione. L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5.
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti
descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il
secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla
metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per
assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione
risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.