ASL TO2 - DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE 2
Conseguenze legali
Articolo
121
(Legge 26
giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
1.
( abrogato )
2.
L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del
procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano
uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione
al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per
territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.