Conseguenze legali

 

La legge italiana prevede delle sanzioni amministrative per la semplice detenzione di sostanze stupefacenti. Per sanzioni amministrative si intende la sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi (per maggiori dettagli vedi articolo 75 del D.P.R. 309/1990).

Le persone che vengono fermate in possesso di sostanze stupefacenti vengono segnalate alla prefettura di competenza territoriale. La persona fermata deve presentarsi entro cinque giorni in prefettura. Il prefetto può decidere in alternativa di inviare la persona a presentarsi ad un Servizio per Tossicodipendenze per un programma terapeutico riabilitativo.

Se il soggetto accetta sono sospese le sanzioni amministrative. Se il soggetto si rifiuta vengono applicate le sanzioni previste dalla legge.

La cocaina è considerata una sostanza pesante e rientra nella tabella 1 nell'elenco delle sostanze previste dal D.P.R. 309/90.

Qui di seguito sono riportati alcuni articoli del D.P.R. 309/90. Per l'accesso al testo integrale della legge si può consultare il sito del Ministero della Giustizia http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr309_90.html