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CONSEGUENZE LEGALI |
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Legistazione sulle sostanze stupefacenti
La cocaina è considerata una "sostanza pesante". Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o
psicotrope fuori o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e
non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni
amministrative:
-
Sospensione
della patente di guida o divieto di conseguirla;
Sospensione
della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
Sospensione
del passaporto e di ogni altro documento equipollente o
divieto di conseguirli;
Dospensione
del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di
conseguirlo se cittadino extracomunitario.
L'interessato è invitato dal Prefetto a seguire il programma
terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio o
privata accreditata. Se l'interessato si è sottoposto, con esito
positivo, il Prefetto adotta il provvedimento di revoca delle
sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace
competente (per
maggiori dettagli vedi articolo 75 del D.P.R. 309/1990)..
Di seguito sono riportati alcuni articoli del D.P.R. 309/90. Per
l'accesso al testo integrale della legge si può consultare il sito
del Ministero della Giustizia
DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Alcuni articoli della legge 309/90 è stata modificata con la legge
LEGGE 21 febbraio 2006, n.49
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ARTICOLI PRINCIPALI |
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ART. 14 |
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Criteri per la formazione delle tabelle.
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Articolo
14
(Legge 22
dicembre 1975, n. 685, art. 12)
(GU
n. 62 del 15-3-2006- Suppl. Ordinario n.62)
Criteri per la formazione delle tabelle
(( 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti
criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli
alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le
sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano
riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle
oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro
sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad
azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi
sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o
psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle
precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e
i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o
che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i
tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze
ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili
per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze
ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la
stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee
naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo
unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre
dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad
effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che
li contengono;
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita'
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con
breve durata d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro
analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar
luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri
principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti
pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con
altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa
e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi
di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle
composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C,
e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze
che entrano a far parte della loro composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di
benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello
iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi
non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con
equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento
in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni
medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero
dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti
estrattivi;
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate
nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con
altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa
e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo
a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado
inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella
tabella II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione
del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli
eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri,
nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti,
relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle,
salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la
denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E',
tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del
presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata
con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea
ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono
soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si
presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela )).
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ART. 73 |
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Produzione o traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
Articolo
73
(Legge 26
giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope ((
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,
coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette
in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad
altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I
prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a
venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque,
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta,
acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente
detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in
particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto
del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro
della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-,
ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso
lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per
altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo
prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono
diminuite da un terzo alla meta' )).
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri
metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle
tabelle (( I e II di cui all'articolo 14 )), e' punito con la
reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da (( euro 26.000
a euro 300.000 )).
(( 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di
illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche
di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3
dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella
produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope
previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o
fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo
14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si
applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i
fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita', si
applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della
multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di
cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o
da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice,
con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico
ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della
sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le
pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza
il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna
di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga
a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle
stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il
giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita'
di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto
conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della
violazione, dispone la revoca della pena con conseguente
ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di
revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto
sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena
per non piu' di due volte )).
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta'
a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria
nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti.
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ART. 74 |
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Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
Articolo
74
(nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38,
comma 2)
1.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione
è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti
anni.
2.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione
non inferiore a dieci anni.
3.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci
o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
4.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai
commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di
reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di
reclusione. L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5.
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti
descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il
secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla
metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per
assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione
risorse decisive per la commissione dei delitti.
8.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto
dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato
dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il
richiamo si intende riferito al presente articolo.
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ART. 75 |
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Sanzioni amministrative
Articolo
75
(nota)
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)
Art. 75.
Condotte integranti illeciti amministrativi ((
1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o
psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma
1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni
di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non
inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu' delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di
conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento
equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o
divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato
a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui
all'articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo
personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze,
predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze
competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma
13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo
116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia
procedono alla contestazione immediata, se possibile, e
riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli
esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate
effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al
prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento
dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata
disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia
procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida.
Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli
organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita'
tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro
della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita'
tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di
trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto
previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di
guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al
prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un
veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata
ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste
dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della
segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi
di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona
segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni
amministrative da irrogare e la loro durata nonche',
eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale
attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo
operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale
del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle
facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente
all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente
all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da
adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti
difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta,
il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le
modalita' indicate nel presente comma. La mancata presentazione al
colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma
1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato
l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta
opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni
dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione
viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la
competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi
criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto,
qualora cio' non contrasti con le esigenze
educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la
potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro
notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo'
essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e
delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo
75-bis.
7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere
copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino
esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino
piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti
delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere
da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono
altresi' al questore competente per territorio in relazione al
luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di
competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui
al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che
ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere
fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica
stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al
Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come
determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente
inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono
effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori
universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di
polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da
individuare con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito
positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il
provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al
questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II
del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove
questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato
commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula
l'invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare
tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da far
presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal
commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente
alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il
formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse,
avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno )).
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ART. 77 |
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Abbandono di siringhe
Articolo
77
(Legge 26
giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
1.
Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero
in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona
in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri
strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
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ART. 79 |
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Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Articolo
79
(Legge 26
giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)
1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico
o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di
persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da
tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se
l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I
e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se
l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B,
prevista dallo stesso articolo 14 .
2. Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un
ambiente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che
altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi
si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito
con le stesse pene previste nel comma
3. La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno
partecipa persona di eta' minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la
chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con
provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria procedente.
6. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con
provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o
dal Ministro della sanita', quando l'esercizio e' aperto o
condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore
ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita'
giudiziaria.
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ART. 121 |
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Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
Articolo
121
(Legge 26
giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
1.
( abrogato )
2.
L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del
procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano
uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione
al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per
territorio.
3.
Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi
di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata
per la definizione di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo.
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ART. 122 |
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Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
Articolo
122
(Legge 26
giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
((1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture
private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i
necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi
assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche
agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico
e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le
condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in
collaborazione con i centri di cui all'articolo
114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e
delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un
pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la
formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o di
solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo
prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione,
nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il
servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del
programma da parte del tossicodipendente )).
2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignita' della
persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di
studio e delle condizioni di vita familiare e sociale
dell'assuntore.
3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico
o presso strutture (( private autorizzate ai sensi dell'articolo
116 ))
o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. (( 4.
Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e
specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2,
lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su
qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si
dichiari di essere in condizioni di accoglierlo )).
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario
delle segnalazioni previste nell'articolo 121 ovvero del
provvedimento di cui all'articolo 75, comma 9, definisce, entro
dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione
o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e
socio-riabilitativo.
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Per il contatto |
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Sportello on-line
Per contattare direttamente
un operatore e avere: informazioni sul servizio, sulla cocaina ... |
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Continua... |
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Sportello sul territorio
Per chi abita
in Torino/provincia e desidera avere una
consulenza in modo del tutto anonimo... |
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Per
gli esperti del settore
Parte del sito dedicata a
operatori e professionisti che si
occupano di persone dipendenti dalla
cocaina. |
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Uso cocaina ma.. | Non
uso ma... |
Professionisti |
| Link
utili interni al sito |
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Sportello on-line |
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Per contattare direttamente
un operatore e avere: informazioni sul servizio, sulla cocaina ... |
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Sportello sul territorio |
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Per chi abita
in Torino/provincia e desidera avere una
consulenza in modo del tutto anonimo... |
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Verifica il tuo coinvolgimento con la sostanza |
| Questionario
on-line che permette di verificare in modo del
tutto anonimo il proprio grado di coinvolgimento
con la cocaina. |
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| Per
informazioni contattare |
Webcocare
ASL TO 2
DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE CLAUDE OLIEVENSTEIN |
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011 8124101
Lun e
Ven 10,00-14,00
Via Degli Artisti 24 Torino
Mail: info@webcocare.it |
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